Le misure favorevoli agli amministratori non cambiate dal “salva banche”

sabato, 12 dicembre 2015

I due decreti legislativi che hanno modificato il Testo unico bancario consentirebbero agli amministratori delle quattro banche fallite di poter proseguire le loro attività in istituti, così come renderebbero più difficile eventuali azioni legali di risarcimento del danno. I condizionali sono d’obbligo, specie per il primo caso, ma il decreto “salva banche” non ha modificato quelle che appaiono lacune normative alla luce del nuovo quadro regolamentare del “bail-in”. L’Italia non è abituata ai fallimenti dei suoi istituti di credito, sia a livello di classe dirigente che di opinione pubblica, e si nota sia nella legislazione che nel racconto della vicenda che riguarda Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti. Le norme “salva amministratori”sono descritte da diversi giornali di sabato 12 dicembre.La prima lacuna del decreto salva banche è la mancata decadenza o la sospensione dei requisiti di onorabilità per gli organi amministrativi o di controllo delle banche in risoluzione. Il Testo unico bancario del 1998 prevede questo tipo di “sanzione” per gli istituti falliti, uha procedura diversa rispetto a quella adottata per Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti. I quattro istituti sono stati però commissariati, e di conseguenza gli amministratori così come i componenti degli organismi di controlli non possono accedere ad altri incarichi in nuove banche. C’è quindi una lacuna per quanto riguarda la procedura della risoluzione adottata. Ancora più problematica appare un’ulteriore normativa del “salva banche”, che consente azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori solo con l’autorizzazione del commissario della società. Questo tipo di tutela per azionisti e obbligazionisti è possibile con una delibera dell’assemblea dei soci dell’istituto. Come ricorda “La Stampa” di sabato 12 dicembre 2015, l’articolo 35 del decreto che ha recepito la direttiva del bail-in All’articolo 35 del decreto si legge: «L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale (…), spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia». Dunque, senza il benestare dei commissari, del comitato di sorveglianza e di palazzo Koch non si potrà esercitare l’azione di responsabilità”. Questa interpretazione restrittiva della norma UE rende più difficile le eventuali azioni di risarcimento.

I commenti sono chiusi.

I commenti di questo blog sono sotto monitoraggio delle Autorità. Ti preghiamo di mantenere i toni della discussione entro i limiti di buona educazione e netiquette in essere come regole del blog. Inoltre usa con moderazione i seguenti comandi di formattazione testo.